Data:

martedì 27 gennaio 2026

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale, in un Paese estero e non sono già iscritti in AIRE, Con le stesse modalità possono votare anche i loro familiari conviventi. (art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165).
L’apposita opzione per partecipare al voto all’estero dovrà essere presentata al comune di iscrizione nelle liste elettorali utilizzando il servizio online dedicato e accessibile tramite SPID o CIE
Solo per chi si dovesse trovare nella impossibilità ad utilizzare il servizio online, l’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica (alla mail elettorale@comune.parma.it), anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato, utilizzando il modulo dedicato editabile (con alcuni campi resi obbligatori), scaricabile a fondo pagina corredata da copia di un documento d’identità valido dell’elettore.
Il termine del 18 febbraio 2026 per inoltrare la domanda è da considerarsi perentorio.
E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. 
Questa modalità di voto non è ammessa negli Stati definiti nell’elenco visualizzabile an fondo pagina, fatta eccezione per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4-bis della L. 459/01)

Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).

Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

File allegati

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    Legge 27 dicembre 2001
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    Elenco Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza
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    Modello opzione referendum 2026