Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza.
venerdì 11 aprile 2025
Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165) ricevendo la scheda al loro indirizzo di domicilio all’estero.
Per partecipare al voto all’estero gli interessati, dovranno presentare al comune di iscrizione nelle liste elettorali un’apposita opzione utilizzando l’apposito servizio on-line accessibile tramite SPID o CIE (CLICCA QUI PER ACCEDERE)
Per chi si dovesse trovare nella impossibilità ad utilizzare il servizio on-line , la domanda dovrà essere trasmessa utilizzando esclusivamente il modulo dedicato editabile (con alcuni campi resi obbligatori), scaricabile a fondo pagina, compilato con l’indicazione dell’indirizzo completo di residenza nel comune e di domicilio all’estero, l’Ufficio Consolare di competenza, nonché ove possibile quello di posta elettronica.
Il modulo, sottoscritto dall’interessato, dovrà pervenire tramite posta elettronica a elettorale@comune.parma.it e deve essere necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore.
La scadenza per inoltrare la domanda è il 7 maggio 2025.
E’ possibile la revoca entro lo stesso termine. L’opzione è valida solo per il voto cui si riferisce
Questa modalità di voto non è ammessa negli Stati definiti nell’elenco visualizzabile in fondo alla pagina, fatta eccezione per gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4-bis della L. 459/01)
Specifiche modalità organizzative per il voto di alcune categorie di elettori temporaneamente all’estero (commi 5 e 6 dell’art. 4-bis).
Con una formale Intesa del 4 dicembre 2015 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’interno ed il Ministero della difesa, in attuazione dell’art. 4-bis, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali e, rispettivamente, degli elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470.
Si ricorda che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell’art. 4-bis, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche negli Stati ove non è ammesso il voto per corrispondenza per gli elettori ivi residenti.
Alla luce della suddetta Intesa, alcune delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni dagli uffici consolari.
Si rappresenta che alcune opzioni potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.
Ultimo aggiornamento
11/04/2025, 13.06