Data:

lunedì 20 maggio 2019

Nelle elezioni del Parlamento Europeo, i delegati delle liste dei candidati (indicati nella dichiarazione di presentazione della lista) hanno la facoltà di designare presso ogni seggio due rappresentanti della lista, uno effettivo e l’altro supplente (in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata). Tale designazione non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte dell’Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Tali designazioni possono:

1. essere comunicate, entro le ore 16.00 di venerdì 23 maggio, all’Ufficio Elettorale, presso il DUC, L.go Torello de Strada 11/A (tel. 0521218637), ufficio che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio;

2. essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione;

3. essere comunicate direttamente ai presidenti di seggio la mattina della domenica purché prima dell’inizio della votazione.

 I presidenti di sezione riceveranno, al momento della consegna del materiale al seggio, l’elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti. In tali ipotesi all’esame della regolarità delle designazioni provvederanno direttamente i presidenti.

All’atto delle designazioni dei rappresentanti, dovrà essere esaminata la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

1) la designazione dei rappresentanti non è ammissibile se colui che la fa non sia uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati. Non è previsto che le designazioni siano fatte da terzi autorizzati dai delegati.

2) La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti previsti dall’art. 14 L. 53/1990 (da notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale, segretari delle procure della Repubblica, presidenti delle province, sindaci, assessori comunali, assessori provinciali, presidenti dei consigli comunali, presidenti dei consigli provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali, vicepresidenti dei consigli circoscrizionali, segretari comunali, segretari provinciali, funzionari incaricati dal sindaco, funzionari incaricati dal presidente della provincia, consiglieri provinciali e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco). L’autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all’art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte, non potranno essere ammesse le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

E’ opportuno che le designazioni vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti eserciteranno le loro funzioni. Potranno, comunque, anche essere contenute

in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare tanti estratti autenticati dell’atto di designazione quante sono le sezioni interessate.

Per le designazioni è possibile utilizzare il modello riportato in calce.

 

REQUISITI PER ESSERE NOMINATI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti delle liste dei candidati devono essere elettori della circoscrizione elettorale di appartenenza. Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.

COMPITI DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

I rappresentanti delle liste dei candidati:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali;

b) possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio relativi alla elezione per la quale sono stati designati, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

In base a provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dall’ufficio distaccato di sezione o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio.

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala dove ha sede l’ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

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    Modello nomina rappresentanti di lista