FAQ – Domande frequenti

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, l'iscrizione all'albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettorato attivo e, infine, all'avere assolto gli obblighi scolastici.

Tutti gli elettori del Comune di Parma potranno dare la propria disponibilità entro il giorno 6 maggio servendosi del sevizio online appositamente istituito collegandosi al portale del Comune di Parma  - elezioni.

Mercoledì 15 maggio alle ore 17.00 presso il Municipio, la Commissione Elettorale Comunale procederà alla nomina dei componenti dei seggi, scegliendo tra coloro che abbiano dato la propria disponibilità e che siano iscritti all’albo degli scrutatori.

Nei giorni immediatamente successivi, le nomine verranno notificate ai diretti interessati presso il loro indirizzo di residenza.

 Le disponibilità da parte di elettori non iscritti in albo verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore in tutti i casi di mancanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.

La dichiarazione dev’essere inoltrata per il tramite della Direzione Sanitaria.

In occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024, gli elettori e le elettrici che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno tre mesi in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza, possono esercitare il diritto di voto anche “fuori sede”.

  1. Se il comune di domicilio appartiene alla regione Emilia-Romagna gli elettori e le elettrici fuori sede non potranno votare nel comune di domicilio ma dovranno necessariamente rientrare a Parma.
  2. Se il comune di domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia) gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare direttamente nel comune di domicilio.
  3. Se il comune di domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza, gli elettori e le elettrici fuori sede potranno votare solo nel comune capoluogo della Regione in cui si trova il comune di domicilio.

La domanda per esercitare il diritto di voto fuori sede dovrà essere presentata all’ufficio elettorale comunale con una delle seguenti modalità:

Entro il 5 maggio 2024, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, la copia della tessera elettorale e la certificazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica universitaria o formativa.

Il comune di domicilio o il comune capoluogo di regione trasmetterà agli elettori e alle elettrici fuori sede, entro il 4 giugno 2024, un’attestazione di ammissione al voto fuori sede con l’indicazione del numero e della sezione presso cui votare.

Il voto fuori sede è previsto esclusivamente per le elezioni europee.

Entro il giorno 15 maggio 2024, la domanda eventualmente presentata potrà essere revocata utilizzando le medesime modalità, al Comune di iscrizione elettorale. 

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; gli sportelli, presso il DUC, resteranno comunque aperti dalle ore 8.15 alle ore 18.30 nelle seguenti giornate:

  • venerdì 10 maggio e sabato 11 maggio;
  • la settimana antecedente la data della consultazione (da lunedì 03 giugno a venerdì 07 giugno).

Nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, ovvero sabato 8 giugno dalle ore 8.15 fino alle ore 23.00 e domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere, è previsto che i componenti del seggio e i rappresentanti delle liste dei candidati - previa esibizione della tessera elettorale sulla quale va annotato l’avvenuto esercizio del diritto di voto - votino nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione della stessa circoscrizione elettorale.

Per i candidati è prevista - previa esibizione della tessera elettorale sulla quale va annotato l’avvenuto esercizio del diritto di voto - la possibilità di votare in una qualunque sezione di un comune compreso nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la propria candidatura.

Gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico - previa esibizione della tessera elettorale sulla quale va annotato l’avvenuto esercizio del diritto di voto - possono votare nella sezione elettorale ove esercitano il loro ufficio anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale.

(art. 48 d.P.R. n. 361/57 “Testo unico Camera dei deputati”)

Si.

I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

Sì.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.

La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 20 maggio 2024.

Si.

I cittadini di altro Paese dell’Unione Europea residenti in Italia, che intendano votare esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, possono esercitare il diritto di voto in Italia previa presentazione di apposita domanda al comune di residenza entro il termine di legge, scaduto il 11 marzo scorso.

Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione temporanea o definitiva dai pubblici uffici).

Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 6 giugno 2024, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

No.

L’art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, stabilisce espressamente (come peraltro l'art.23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” per le elezioni amministrative) che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni.

L'esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l'espletamento di attività essenziali all'esecuzione delle complesse procedure elettorali.

La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.

Si, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

I seggi si costituiscono sabato 8 giugno alle ore 9.00 presso gli uffici di sezione negli edifici scolastici specificati nella nomina.

Le operazioni di voto si svolgeranno:

  • Sabato 8 giugno alle ore 15.00 fino alle ore 23.00
  • Domenica 9 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle ore 23.00 di domenica 9 giugno.

Gli italiani residenti all'estero in Paesi dell’Unione Europea possono:

a) votare per candidati compresi nelle liste presentate in Italia dai partiti e movimenti politici per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia: tali elettori sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali ed eserciteranno il diritto di voto presso gli appositi seggi costituiti dalle rappresentanze diplomatiche e consolari del Paese UE di residenza.

b) votare per candidati compresi nelle liste presentate dai partiti e movimenti politici nel Paese di residenza UE per i membri al Parlamento europeo di quel Paese, presentando un’apposita domanda secondo i termini e le modalità stabiliti dallo Stato di residenza;

Possono votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi membri dell’Unione europea anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi che hanno presentato domanda entro il 21 marzo scorso.

Gli italiani residenti all'estero in Paesi non appartenenti all’Unione Europea devono invece necessariamente venire in Italia a votare, presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Tali elettori hanno ricevuto l’apposita cartolina-avviso con l'indicazione della data della votazione.

Per le elezioni europee non è previsto il voto per corrispondenza all'estero.

Quest’anno i componenti dei seggi percepiranno un compenso aumentato del 15% rispetto a quanto previsto nella legge 70/1980.

Seggi ordinari

Presidenti: € 138,00

Scrutatori: € 110,40

Segretari: € 110,40

Seggi speciali

Presidenti: € 82,80

Scrutatori: € 56,35

Segretari: € 56,35

Ai sensi dell’art.4 della legge 3 novembre 2017, n.165 e dell’art.11 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in un’apposita sezione del sito internet del Ministero dell’interno (denominata “Elezioni trasparenti”) sono pubblicati - in maniera facilmente accessibile - per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che abbia presentato liste:

a) il contrassegno depositato, con l’indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza.

Nella medesima sezione del sito sono pubblicate, per ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascuna circoscrizione

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.

Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD).

Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.

Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore.

Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Nel nostro Comune, tutti i seggi sono privi di barriere architettoniche.

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

L’elettore ha diritto di manifestare il voto di lista tracciando con la matita copiativa un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene (art.58, secondo comma del T.U. n.361/57). L’elettore può altresì esprimere voti di preferenza, fino ad un massimo di tre. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso (ad esempio, nel caso di due preferenze: donna-uomo o viceversa; nel caso di tre preferenze: donna-donna-uomo o viceversa; donna-uomo-donna o viceversa). Viceversa, se si esprimono più preferenze per candidati tutti dello stesso sesso, vengono annullate le preferenze successive alla prima (art.14, primo comma, della legge n.18/79). Una sola preferenza può essere espressa per i candidati compresi nelle liste di minoranze linguistiche. La preferenza deve essere manifestata esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e il cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra i candidati deve scriversi sempre il nome ed il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita. Qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra i candidati. L’elettore, dopo aver votato, deve aver cura di piegare la scheda all’interno della cabina elettorale e deve restituirla, debitamente piegata, al presidente di seggio (art.58, secondo e terzo comma, del T.U. n.361/57).

No.

Il telefono cellulare dev'essere consegnato ai componenti del seggio prima di entrare nella cabina elettorale.

Sono previste sanzioni per coloro i quali non si attengono a tale disposizione.

Si.

Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. È invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni europee sia iscritto nelle liste elettorali di quella stessa circoscrizione elettorale.

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.

Si.

La ricevuta della richiesta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa, pertanto, costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

Data ultimo aggiornamento: 29/04/2024, 14.59