FAQ – Domande frequenti

Risposte e chiarimenti alle domande più frequenti degli elettori

Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l'iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, ai sensi dell'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, l'iscrizione all'albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge (entro il mese di novembre di ogni anno), sia al possesso dell'elettorato attivo e, infine, all'avere assolto gli obblighi scolastici.

Mercoledì 23 ottobre alle ore 17.00 presso il Municipio, la Commissione Elettorale Comunale ha proceduto alla nomina dei componenti dei seggi, scegliendo tra coloro che abbiano dato la propria disponibilità e che siano iscritti all’albo degli scrutatori.

Nei giorni immediatamente successivi, le nomine verranno notificate ai diretti interessati presso il loro indirizzo di residenza.

Le disponibilità da parte di elettori non iscritti in albo verranno utilizzate per la formazione di un elenco aggiuntivo da utilizzare per subentrare nell'esercizio delle funzioni di scrutatore in tutti i casi di mancanza dei componenti originariamente nominati presso gli uffici sezionali.

L'elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco un'apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l'attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero.

La dichiarazione dev’essere inoltrata per il tramite della Direzione Sanitaria.

Bisogna essere muniti di un documento di identità e della propria tessera elettorale e recarsi al seggio presso la Sezione elettorale indicata nella tessera elettorale stessa

La tessera elettorale si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; gli sportelli, presso il DUC, resteranno comunque aperti dalle ore 8.15 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nei giorni della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi domenica 17 novembre dalle 7 fino alle 23 e lunedì 18 novembre dalle 7 alle 15

Nella sede dei seggi elettorali e nei luoghi pubblici indicati dai Sindaci verranno affissi i manifesti con i nomi dei candidati alla Presidenza della Giunta regionale e gli elenchi dei candidati delle liste provinciali.

Solo per alcune categorie di elettori (purché iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione Emilia-Romagna) la legge prevede modalità di voto con procedura speciale:

  • i militari delle forze armate, gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio;
  • i componenti dei seggi, rappresentanti delle liste dei candidati, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio;
  • i ricoverati in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero;
  • i detenuti, ancora in possesso del diritto di voto, sono ammessi ad esercitarlo nel luogo di reclusione;
  • i marittimi e gli aviatori, impossibilitati a votare nel comune di residenza, possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per motivi di imbarco.

Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione temporanea o definitiva dai pubblici uffici).

Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, e cioè non oltre il 14 novembre 2024, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione.

La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.

No.

L’art.38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.361, stabilisce espressamente (come peraltro l'art.23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” per le elezioni amministrative) che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni.

L'esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l'espletamento di attività essenziali all'esecuzione delle complesse procedure elettorali.

La modifica dello stato giuridico del personale che svolge il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico e funzionali al regolare svolgimento delle consultazioni.

No. L’elettore deve recarsi da solo nella cabina elettorale, e non può quindi portare con sé dei minori.

Si, secondo la più recente giurisprudenza, l'elettore che si rende conto di aver sbagliato nel votare può chiedere al presidente del seggio di sostituire la scheda stessa, potendo esprimere nuovamente il proprio voto. A tal fine, il presidente gli consegnerà una nuova scheda, inserendo quella sostituita tra le “schede deteriorate”.

I seggi si costituiscono sabato 16 novembre alle ore 16.00 presso gli uffici di sezione negli edifici specificati nella nomina.

Le operazioni di voto si svolgeranno:

  • Domenica 17 novembre dalle ore 07.00 fino alle ore 23.00
  • Lunedì 18 novembre dalle ore 07.00 alle ore 15.00

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno a partire dalle ore 15.00 di lunedì 18 novembre.

Gli italiani residenti all'estero devono invece necessariamente venire in Italia a votare, presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. Tali elettori hanno ricevuto l’apposita cartolina-avviso con l'indicazione della data della votazione che dà diritto a tutte le agevolazioni di viaggio concesse agli elettori sulla base della normativa statale ( D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361legge 26 maggio 1969, n. 241)

Per le elezioni regionali non è previsto il voto per corrispondenza all'estero.

Quest’anno i componenti dei seggi percepiranno un compenso aumentato del 15% rispetto a quanto previsto nella legge 70/1980.

Seggi ordinari

Presidenti: € 172,50

Scrutatori: € 138,00

Segretari: € 138,00

Seggi speciali

Presidenti: € 103,50

Scrutatori: € 70,15

Possono essere accompagnati all'interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità che impedisce loro la possibilità di votare autonomamente.

Sono ammessi all'espressione del voto con l'assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l'inserimento sulla propria tessera elettorale dell'annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell'apposito codice (AVD).

Sono ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell'espressione autonoma del voto sia evidente.

Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l'impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale - nel quale sia espressamente attestato che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore.

L'ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell'elettore.

Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti anche una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche.

Tali elettori, per poter votare, devono presentare, oltre alla tessera elettorale, una documentazione dalla quale risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e cioè una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale oppure una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.

Nel nostro Comune, tutti i seggi sono privi di barriere architettoniche.

I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

a) carta d'identità o altro documento d'identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;

b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;

c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

Ci sarà un’unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per la candidata o il candidato presidente, sia il voto per le liste concorrenti.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

  • votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;
  • votare una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
  • votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (voto disgiunto);
  • votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della giunta regionale a essa collegato.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza. Non è ammessa l’espressione del voto di preferenza con indicazioni numeriche.

Per votare, l’elettore deve usare esclusivamente la matita copiativa che gli viene consegnata al seggio.

Le elezioni regionali si svolgono domenica 17 novembre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 18 novembre dalle ore 7 alle ore 15.

Sì.

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap), e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio.

La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro il 28 ottobre 2024.

Si.

I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio.

Con gravi motivi di salute od altro impedimento di analoga gravità appositamente dimostrato con documentazione idonea.

Sì. Se al momento del voto la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d'identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta della CIE.

La ricevuta della richiesta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE ed il numero della CIE cui si riferisce. Essa, pertanto, costituisce documento di riconoscimento ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera c), del d.P.R. n.445/2000.

Data ultimo aggiornamento: 29/04/2024, 14.59