Europee 2024: Informazioni generali

Nelle giornate dell'8 e 9 giugno 2024 si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

I SEGGI SARANNO APERTI:

  • SABATO 8 GIUGNO DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 23:00;
  • DOMENICA 9 GIUGNO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00.

Per informazioni sulla tornata elettorale, vedi: http://elezioni.interno.it/

Il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo

Le elezioni europee del 2024 si terranno nei 27 stati membri dell'Unione europea tra il 6 e il 9 giugno, come deciso dal Consiglio dell'Unione Europea. Tutti i Paesi inizieranno però lo spoglio dei voti alle 23.00 del 9 giugno, in modo tale da rendere lo scrutinio una procedura simultanea in tutta l'Unione. Le elezioni europee del 2024 rappresenteranno la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo. Il primo voto risale al 1979.

La legge elettorale italiana che disciplina il sistema elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani presso il Parlamento europeo è la legge n. 18/1979.

Circoscrizioni

Il territorio nazionale italiano è suddiviso in 5 circoscrizioni plurinominali assegnatarie di un numero di seggi variabili a seconda della popolazione. Ogni circoscrizione comprende molteplici regioni, secondo il seguente elenco:

  1. Italia nord-occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia);
  2. Italia nord-orientale (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna);
  3. Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
  4. Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma il collegio unico nazionale.

All’Italia spetta eleggere 76 eurodeputati.

Il sistema di voto

La legge in oggetto è improntata ad un principio proporzionale ancor più perfetto di quello della legge elettorale per la Camera in vigore nel 1979, e alla quale si ispirava.

Il calcolo dei seggi attribuiti ad ogni lista avviene semplicemente a livello centrale nel collegio unico nazionale, per tramite del metodo Hare-Niemeyer dei quozienti naturali e dei più alti resti. Determinato il numero di seggi spettanti ad ogni partito, gli stessi vengono suddivisi fra le singole liste circoscrizionali con lo stesso principio proporzionale puro: ne consegue il ruolo meramente procedurale delle circoscrizioni, e la possibilità della variazione del numero complessivo dei rappresentanti delle singole ripartizioni.

Sempre secondo il modello politico vigente nel 1979, tale legge prevede il voto di preferenza plurimo per i candidati della lista: ogni elettore può esprimere fino a tre preferenze, rispettando il criterio dell’alternanza di genere pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Nel caso fossero presenti nella medesima lista candidati con uguale cognome, va obbligatoriamente segnato sulla scheda anche il nome di colui al quale si desidera offrire la preferenza.

Il voto è permesso ad ogni cittadino italiano che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e che sia iscritto nelle liste elettorali. Sono anche elettori i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che, a seguito di formale richiesta presentata entro 90 giorni dalla elezione, abbiano ottenuto l'iscrizione nella lista elettorale aggiunta del comune italiano di residenza.

Il voto dei cittadini AIRE e dei cittadini temporaneamente all’estero

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

  • i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
  • i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all’Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Il diritto di voto passivo

Per essere eletto al Parlamento europeo come membro della delegazione italiana, occorre aver compiuto 25 anni entro il giorno delle elezioni. Sono anche eleggibili cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalle leggi italiane.

 

Elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia

(Ufficio di Riferimento: D.G.IT. – Ufficio II)

Ai sensi del Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, possono votare all’estero per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo spettanti all’Italia:

– i cittadini italiani residenti in uno Stato membro dell’Unione europea e iscritti all’AIRE;
– i cittadini italiani e i familiari con essi conviventi che si trovano temporaneamente in un Paese membro dell’UE per motivi di studio o di lavoro, presentando alla rappresentanza diplomatico-consolare competente per il luogo di temporaneo domicilio una domanda indirizzata al Sindaco del Comune italiano nelle cui liste elettorali sono iscritti. La richiesta deve essere presentata entro l’ottantesimo giorno antecedente l’ultimo giorno delle votazioni.

Il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni.

Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.

L’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, o temporaneamente ivi domiciliato per motivi di studio o lavoro (che abbia presentato domanda di voto all’estero nei termini previsti), se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale: in tal caso deve farne esplicita richiesta, entro il giorno precedente quello della votazione, al Sindaco del suddetto Comune.

L’elettore italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE può anche optare per il voto per i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiede; in tal caso voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.

Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.

I cittadini italiani che sono permanentemente residenti in un Paese UE e iscritti all’AIRE e che non hanno optato per il voto a favore dei rappresentanti spettanti al Paese membro UE di residenza saranno ammessi al voto per i candidati per i seggi spettanti all’Italia senza necessità di presentare alcuna dichiarazione.

Cittadini italiani residente in un Paese non membro dell’Unione Europea

I cittadini italiani residenti nei Paesi NON membri dell’Unione Europea possono votare per i rappresentanti al Parlamento Europeo spettanti all’Italia presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia. A tal fine, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, riceveranno dal predetto Comune una cartolina avviso.

 

 

Ultimo aggiornamento

11/04/2024, 15.29