La propaganda elettorale

La propaganda elettorale, a mezzo affissione di manifesti, stampati, giornali murali e di altro materiale elettorale è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dai Comuni ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della Legge 4 aprile 1956 n. 212.

E' fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate tra le varie liste o i vari candidati. L'affissione di stampati, manifesti e di altro materiale elettorale, inerenti direttamente alla campagna elettorale è consentita - negli appositi spazi allo scopo assegnati, con le modalità stabilite dalla Giunta municipale (turni, accorpamenti, etc.) - a coloro che abbiano fatto pervenire apposita istanza al Sindaco. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda di altre iniziative politiche.

Com’è noto, costituiscono affissioni di propaganda elettorale i manifesti, gli avvisi, le fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi direttamente ad influire sulla scelta degli elettori. L'affissione di stampati deve essere effettuata esclusivamente negli appositi spazi autorizzati, stante il divieto contenuto nell'art. 8 comma 3° della legge n. 212/1956 di affiggere altrove.

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, è vietata:

  • · l'affissione o l'esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha precisato che durante la campagna elettorale - riferendosi la legge n. 216/1956 alla disciplina delle affissioni su immobili (beni e manufatti stabilmente infissi al suolo) - possa essere consentita l'affissione di stampati inerenti la propaganda elettorale su mezzi mobili, quali automezzi, pullman, roulotte, carrelli, ecc., i quali, però, non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altro luogo pubblico o aperto al pubblico; i mezzi in questione debbono essere, quindi, in movimento (cosiddetta propaganda itinerante);
  • · l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei relativi diritti;
  • · l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche, vetrine o vetrinette appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico. Tale divieto vige anche per ogni altro materiale di propaganda esposto all’interno delle vetrine di cui sopra ma che sia comunque visibile dall’esterno. E' fatta eccezione, anche per i giorni delle votazioni, della sola affissione nelle predette bacheche e vetrinette di quotidiani e periodici (artt. 1 e 8 della Legge n. 130). La norma vieta infatti l’esposizione di manifesti in luogo pubblico, tale cioè che si offra alla visione pubblica.

I manifesti possono, invece, essere affissi all’interno della sede del partito o del comitato o della lista anche se visibili all’esterno purché posti ad almeno 50 cm dalla vetrina.

Comizi e riunioni in luogo pubblico

Dal 30esimo giorno precedente la data fissata per il voto, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130, si ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore.

Tuttavia, è prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza. I comizi all'aperto nei giorni feriali saranno effettuati opportunamente tra le ore 10 e le ore 13, nonché tra le ore 17 e le ore 23. Nei giorni di sabato e festivi, nonché nell'ultima settimana precedente le consultazioni, si potranno effettuare tra le ore 10 e le ore 23. A cura dei Comuni sarà definito un calendario dei comizi o di riunioni per la propaganda elettorale o per l'installazione di tavoli di propaganda nelle principali vie e piazze, tenendo conto delle richieste che verranno presentate dai soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale. Al fine di agevolare lo svolgimento di comizi o di riunioni per la propaganda elettorale i Comuni avranno cura di individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo scopo, informando tempestivamente le segreterie provinciali e/o locali dei partiti, dei gruppi e movimenti politici che sostengono le liste e le candidature ammesse.

Durante i comizi sarà vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici. Sarà vietato il transito di mezzi mobili annunzianti l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi.

Inizio della propaganda elettorale - divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 10 maggio 2024, inizia la c.d. campagna elettorale e a partire da tale giorno, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati:

  • · il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • · ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • · ogni forma di propaganda luminosa mobile.

Dal 10 maggio 2024, vige il divieto di ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo. Sono escluse dal divieto le insegne indicanti le sedi dei partiti. In forza della predetta norma, in combinato disposto con il regime delle affissioni, è proibita l'installazione in luoghi pubblici di mostre documentarie e fotografiche che, sia per il loro contenuto propagandistico, riguardante direttamente o indirettamente la campagna elettorale, sia per le modalità e la durata della loro esposizione, realizzano fraudolentemente una forma di affissione di materiale di propaganda elettorale fuori dagli spazi predisposti a cura dei comuni. Le proiezioni cinematografiche ed i mezzi di comunicazione audiovisivi, anche a circuito chiuso, sono ritenuti tali da non poter essere compresi nella generica accezione di mezzi di propaganda figurativa o luminosa. Pertanto, il loro uso, sia in luogo aperto al pubblico che in luogo pubblico, in mancanza di un'apposita proibizione normativa, deve ritenersi ammissibile.

E' vietata ogni forma di propaganda luminosa mobile. Deve, pertanto, ritenersi ammissibile ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili (veicoli) nel rispetto delle norme del Codice della strada e dei relativi regolamenti comunali concernenti la pubblicità mobile.

E' vietato il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili. Ne è consentita invece la distribuzione, anche nei giorni delle votazioni, a distanza superiore ai 200 metri dall'ingresso del seggio. La distribuzione di volantini non necessita di autorizzazione del Sindaco trattandosi di forma di propaganda elettorale.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Nel medesimo periodo, e quindi da venerdì 13 maggio 2022, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130. Si rammenta, al riguardo, che, in forza dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall’art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 8 giugno 2024 a domenica 9 giugno 2024, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti. Inoltre, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 9 della legge n. 212/1956, nei giorni della votazione, è vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall’ingresso delle sezioni elettorali. In particolare, costituisce una forma di propaganda - che pertanto non è consentita ai sensi della predetta disposizione - portare un bracciale o un distintivo o qualunque altro tipo di accessorio con il nome di un candidato o il simbolo di una lista.

E’ consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Dal 10 maggio, quindi, non saranno quindi consentiti:

  • i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda elettorale.

Negli stessi giorni sono vietati altresì:

  • ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle Sezioni elettorali;
  • la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici o mediante trasmissioni radiotelevisive;

È evidente che il divieto di ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali colpisce anche la propaganda fatta nei locali del seggio o in quelli adiacenti. Al riguardo, si precisa che non costituisce forma di propaganda elettorale la circostanza che i rappresentanti di lista o dei gruppi ammessi, all'interno della sezione elettorale, indossino un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno del gruppo o della lista che rappresentano. Tale distintivo va immediatamente rimosso se il medesimo rappresentante si porta al di fuori della sezione elettorale nella quale egli svolge la sua funzione. Viceversa, costituisce forma di propaganda vietata indossare, da parte dell’elettore, qualsiasi accessorio, riportante il nome di un candidato, il simbolo di una lista o qualsiasi altro segno afferente alle consultazioni elettorali in corso.

Si fa presente che le manifestazioni indette per la ricorrenza del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale, purché attinenti esclusivamente a temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda.

Allegati (16)

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Delibera GC 156/2024 propaganda

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Determina assegnazione spazi

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Ultimo aggiornamento

02/10/2024, 17.07