Data:

giovedì 1 giugno 2017

I rappresentanti delle liste di candidati presso gli Uffici elettorali di Sezione, già designati per il primo turno di votazione, devono intendersi confermati anche per il turno di ballottaggio.

Tuttavia, i delegati delle liste collegate al primo o al secondo turno con candidati ammessi al ballottaggio, hanno la facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli Uffici elettorali di Sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione, secondo le modalità previste dall'art. 35 del DPR 570/1960. Inoltre i medesimi delegati possono provvedere alle designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici di sezione anche qualora non vi abbiano provveduto in occasione del primo turno.

- il rappresentante designato deve essere elettore del Comune di Parma - tale requisito potrà essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato (che dovrà averla con sé quando si reca nel seggio nel quale è stato designato);

- la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni ( i notai; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle province, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco);

- la designazione è valida anche se effettuata da uno solo dei due delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati;


- Gli atti di designazione debbono essere presentati entro VENERDI' 23 GIUGNO all'Ufficio Elettorale che provvederà a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio;

- In alternativa le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai presidenti delle sezioni elettorali;

  •  nel pomeriggio del sabato 24 giugno alla costituzione del seggio (ore 16:00)
  •  la domenica 25 Giugno purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione (entro le ore 7:00).

I rappresentanti già designati al primo turno dalle liste non collegate ai candidati ammessi al ballottaggio possono assitere alle operazioni del seggio; i delegati di tali liste, tuttavia, NON possono nominare nuovi rappresentanti o sostituire quelli precedentemente designati.


FACOLTÀ DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO LA SEZIONE.

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione:

a) hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;

b) possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;

c) possono apporre la loro firma: sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate  - nel verbale del seggio e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sulle strisce adesive apposte alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.


In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all’ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell’entrata in vigore del codice approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto.

In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, per una successiva utilizzazione da parte della stessa persona o della formazione politica di riferimento, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

I presidenti di seggio vorranno fare in modo che, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà.
I rappresentanti sono tenuti ad osservare i limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto ala riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che abbiano votato.

 È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all’esterno della sala in cui ha sede l’ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa.


SANZIONI PREVISTE PER I RAPPRESENTANTI DI LISTA PRESSO LA SEZIONE.

I rappresentanti di lista che impediscono il regolare svolgimento delle operazioni
elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a euro
2.065. ( art. 96, ultimo comma, T.U. n. 570/1960)

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    Modello nomina rappresentanti di lista