Propaganda fonica su mezzi mobili: 

Dal 30' giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.), escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa è quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi delimitati ed assegnati da ogni comune. E' ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi - secondo il parere del Ministero dell'Interno - in luogo pubblico possono effettuare solo fermate, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. In forza dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n.610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

La propaganda fonica deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni normative di cui all'articolo 7 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 e pertanto:

  • è limitata all'annuncio dell'ora, giorno e luogo ove si terrà il comizio elettorale ivi compreso il nominativo  dell'oratore;
  • potrà essere effettuata solo dalle ore 9 alle ore 21.30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (salvo diverse determinazioni più restrittive adottate degli enti locali interessati)
  • i mezzi di diffusione dovranno essere utilizzati a volume moderato per non disturbare la quiete pubblica e le normali attività della cittadinanza.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco. Nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

 

Propaganda figurativa su mezzi mobili:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico (striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc.). 
L'unica propaganda figurativa a carattere fisso ammessa quella costituita dalle affissioni sugli appositi spazi (vedi la propaganda a mezzo affissioni di stampati). 
E' invece ammessa la propaganda figurativa su mezzi mobili (veicoli in regola con le norme della circolazione stradale) e tali mezzi -secondo il parere del Ministero dell'Interno - possono effettuare fermate in luogo pubblico, mentre la sosta o lo stazionamento prolungato non sono consentiti, in quanto si configurerebbe quale violazione al divieto di propaganda figurativa fuori dagli appositi spazi. 

Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata.
Detti veicoli saranno ricoverati in garage o sedi similari se fuori servizio.

 

Propaganda luminosa:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (a mezzo di cartelloni elettronici) che mobile (su mezzi mobili con apparecchiature luminose).

Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti. 

 

Volantinaggio:

Dal 30' giorno antecedente le elezioni vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico.

E' invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere, salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, in presenza di postazioni fisse. Anche i volantini devono riportare il nominativo del committente responsabile.

 

Descrizione del procedimento:

La campagna elettorale inizia, di norma il 30° giorno antecedente, con l’ammissione delle liste per le elezioni (Amministrative, Politiche ed Europee). 
A partire da questa data l'affissione di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune ai sensi dell’articolo 1, comma 1 della Legge 4 Aprile 1956 n. 212.

 

Propaganda elettorale diretta

E’ quella dei partiti, dei gruppi politici partecipanti direttamente alle competizioni elettorali. Per ogni singola elezione, ad ogni lista ammessa spetta uno spazio di cm 100 x 200. Gli spazi per la propaganda diretta saranno assegnati in base ad appositi sorteggi effettuati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale e dall’Ufficio Elettorale Regionale presso la Corte d’Appello.

 

Modalità presentazione occupazioni suolo pubblico

Qui di seguito il link dal quale gli utenti (con firma digitale e se non l’hanno devono usare un intermediario, con procura) posono presentare la domanda di occupazione di suolo pubblico a scopo elettorale:  https://au.lepida.it/suaper-fe/#/Wizard/step2 da qui digitando il comune (Parma) dovranno accedere al gruppo C

L’assistenza tecnica per errori su Accesso Unitario va fatta direttamente da Lepida.

Per i problemi tecnici va contattato l’help desk Lepida: https://auwordpress.lepida.it/help-desk/

Per quanto riguarda le comunicazioni di irricevibilità della pratica queste sono inviate direttamente dal Suap.

In ogni caso la pratica giudicata irricevibile è chiusa e di conseguenza l’utente dovrà presentarne una nuova con tutti gli allegati onde evitare un nuovo rigetto.

Nella comunicazione di irricevibilità verranno indicate le motivazioni e di conseguenza saranno quelle che dovranno essere sanate con il nuovo invio.

La domanda deve pervenire almeno 10 giorni prima della data prevista per l’inizio occupazione unitamente a tutti gli allegati previsti (compresi diritti di segreteria € 20 da allegare tra gli allegati liberi).

 

Ultimo aggiornamento

28/04/2022, 10.49