Il 12 e 13 giugno 2005 si terrà il referendum abrogativo sulle norme relative alla procreazione assistita.
I Decreti firmati dal Presidente della Repubblica sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005. Ognuno dei decreti contiene le disposizioni per la formulazione dei quattro quesiti relativi all’abrogazione di parti del testo della legge n. 40 del 19 febbraio 2004, recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita".
I quattro quesiti riguardano rispettivamente:
1. l'utilizzo di embrioni per la cura di nuove malattie;
2. l'utilizzo di più embrioni nella procreazione assistita;
3. sfera dei diritti della donna nella procreazione assistita;
4. la fecondazione eterologa.
Il primo quesito chiede di cancellare i limiti imposti dalla legge alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni. Attualmente la legge vieta di eseguire ricerche su embrioni ottenuti con la fecondazione assistita, vietando anche il congelamento dell’ovocita fecondato. Con l’abrogazione delle parti in della legge inerenti al primo quesito si permetterebbe alla ricerca di utilizzare cellule staminali embrionali, conservando tuttavia il divieto di avviare processi volti alla generazione di esseri umani identici, in quanto a patrimonio genetico, ad un altro essere umano vivo o morto.
Il secondo, terzo e quarto quesito sottoposti a referendum, come spiegano le sentenze di ammissibilità della Corte Costituzionale n. 47 e 48 del 13 gennaio 2005, puntano a:
a) ampliare le possibilità di ricorso alla procreazione medicalmente assistita;
b) ampliare la possibilità di revoca del consenso oltre il limite fissato dall’art. 6, comma 3, della legge;
c) permettere la produzione di embrioni in eccedenza rispetto a quelli necessari per un unico e contemporaneo impianto;
d) consentire interventi sull’embrione con finalità diagnostiche e terapeutiche generali.
La modifica del testo di legge renderebbe quindi possibile:
- l’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche per finalità diverse dalla soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità;
- escludere dai principi che regolano l’applicazione delle relative tecniche quello della gradualità;
- la revoca del consenso, da parte dei soggetti che vi accedono, anche dopo la fecondazione dell’ovulo;
- interventi sull’embrione aventi finalità diagnostiche e terapeutiche anche diverse da quelle previste dall’art. 13, comma 2, della legge;
- la creazione di un numero di embrioni superiore a quello necessario ad un unico e contemporaneo impianto e comunque superiore a tre;
- la crioconservazione degli embrioni in ogni caso in cui non risulti possibile il trasferimento degli embrioni stessi nell’utero.
In seguito vengono riportati i testi integrali dei quesiti che verranno sottoposti a referendum, con i riferimenti alla parte di legge interessata e alla normativa inerente.